LA LEGGE: FATTURAZIONE ELETTRONICA, CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA
9 aprile 2018
LA LEGGE SU FATTURAZIONE ELETTRONICA E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA
Di seguito una sintesi su quanto predisposto dalla normativa (207/2017) rispetto alla fatturazione elettronica.
Il 30 novembre 2017 il Senato ha approvato il Disegno di legge “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” rendendo obbligatoria l’adozione della FATTURA ELETTRONICA con le seguenti scadenze:
- obbligatorietà anticipata al 1 luglio 2018 per le cessioni di benzina o gasolio per motori e per le prestazioni rese da subappaltatori nel quadro di un contratto di appalti pubblici;
- obbligatorietà anticipata da settembre 2018 nei confronti dei soggetti extra-UE per quanto riguarda le fatture emesse in ambito tax free shopping;
- obbligatorietà a partire dal 1 gennaio 2019 per tutte le operazioni tra privati, persone fisiche e giuridiche titolari di partita IVA, a condizione che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi siano poste in essere tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
La Fattura Elettronica è una normale fattura tra privati che invece di essere redatta e conservata su carta, viene emessa, ricevuta, firmata e conservata in un qualunque formato elettronico in grado di assicurare:
- l’autenticità dell’originale;
- l’integrità del contenuto;
- la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione pari a 10 anni.
La gestione della Fattura Elettronica determina la tracciabilità dei flussi finanziari e contrasta le frodi sull’IVA, aumenta la semplificazione fiscale, e riduce il numero degli adempimenti fiscali.
In caso di inosservanza dell’obbligo di fatturazione elettronica tra gli operatori privati va ricordato che l’eventuale emissione della fattura in formato cartaceo è da ritenersi inesistente e il documento come non emesso.
Dall’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico sono esonerati solo i soggetti di minori dimensioni che si avvalgono del cosiddetto “regime di vantaggio” previsto dall’art. 27 comma 3 del Decreto Legge n. 98/11 o del “regime forfettario” previsto dalla Legge n. 190/14.
In caso di inosservanza dell’obbligo, si applica quanto previsto dall’articolo 6 del Decreto Legislativo n. 417/97 che dispone una sanzione amministrativa compresa tra il novanta e il centottanta per cento dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio.
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